Carnevale a Carmagnola: ” divieto di somministrazione, vendita per asporto e introduzione di bevande in contenitori in vetro”

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Con Ordinanza Sindacale n° 10 del 12.02.2018 – “Misure atte a tutelare l’incolumità pubblica e della vivibilità urbana”, il comune di Carmagnola ha stabilito il: “divieto di somministrazione, vendita per asporto e introduzione di bevande in contenitori in vetro in occasione del Carnevale che si svolgerà il 13.02.2018”.

Il Sindaco Gaveglio

Il documento a firma del sindaco, Ivana Gaveglio, riporta che: “per i motivi di cui in premessa, per il giorno 13 Febbraio 2018, dalle ore 12 alle ore 19, in occasione della manifestazione del Carnevale e della sfilata dei carri allegorici:
– E’ fatto divieto assoluto lungo via Torino da via San Francesco di Sales/via Poirino a via Gruassa di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.
– E’, altresì, fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico. Resta consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro all’interno dei locali e negli annessi déhòrs, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende “… la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.” (Art. 2, comma 1, l.r. 29 dicembre 2006, n. 38).
– E’ vietato detenere o portare con sé su tutto il territorio comunale, contenitori in vetro di alimenti e bevande al di fuori dei locali degli esercizi di somministrazione, commerciali e artigianali e dei relativi dehors.
– E’ fatto divieto assoluto su tutto il territorio comunale di portare con sé e fare uso improprio di uova e farine”.

Si avvisa, inoltre, che: “salvo che il fatto costituisca più grave violazione a norme amministrative e/o penali, chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti punti è punito, ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione edittale da € 50,00 a € 500,00, per il quale è ammesso il p.m.r. pari a € 100,00, e il sequestro del contenitore di vetro, sino al termine della manifestazione.
Per l’applicazione delle sanzioni di cui sopra saranno applicate le disposizioni della L. 689/1981 e ss.mm.ii
.”

Viene anche dispoto che: “Le Forze dell’Ordine saranno incaricate della vigilanza del presente provvedimento.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante la Polizia Locale.
Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell’atto (L. n. 1034/1971), oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell’atto (DPR n. 1199/1971).